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Osservatorio Bioriciclo

FAQ - Domande e risposte

Cosa si intende per imballaggio?

Per imballaggio si intende un manufatto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere dei prodotti, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerli, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Ad esempio, gli shopper in bioplastica biodegradabile e compostabile sono imballaggi, mentre i sacchetti per il conferimento dell’organico in bioplastica biodegradabile e compostabile non possono essere considerati imballaggi perché la loro funzione è quella di contenere un rifiuto e non un prodotto.

Nel contesto del riciclo del rifiuto organico in Italia gli imballaggi compostabili vengono impiegati principalmente per il settore degli alimenti quali p.es. sacchetti per l’ortofrutta, confezioni per alimenti, stoviglie mono-uso e altri.

La norma UNI EN 13432:2002 è una norma su base volontaria armonizzata a livello di Unione Europea e stabilisce i requisiti che un imballaggio deve possedere per poter essere recuperabile mediante impianti industriali di compostaggio, ovvero per essere definito “biodegradabile e compostabile” ed essere recuperato mediante riciclo organico.

 

Entrando nel dettaglio, la norma prevede:

  1. la caratterizzazione del manufatto ovvero la determinazione del contenuto di carbonio organico, solidi volatili e di sostanze pericolose (per esempio metalli pesanti e fluoro) che devono avere concentrazioni al di sotto di limiti ben definiti da norma.
  2. il test di biodegradabilità, ovvero la verifica che almeno il 90% del manufatto in test si biodegradarsi in massimo 6 mesi.
  3. il test di disintegrazione (test che il CIC esegue su scala industriale, in impianto di compostaggio) ovvero la verifica che almeno il 90% del manufatto si frammentarsi e raggiunga una dimensione inferiore a 2mm durante un processo di compostaggio che abbia una durata massima di12 settimane.
  4. la valutazione della qualità del compost ottenuto al termine del test di disintegrazione, di cui si valutano la rispondenza dei parametri chimico-fisici ai requisiti normativi e l’assenza di un effetto ecotossico sulle piante.

La norma UNI EN 13432:2002 è una norma su base volontaria armonizzata a livello di Unione Europea e stabilisce i requisiti che un imballaggio deve possedere per poter essere recuperabile mediante impianti industriali di compostaggio, ovvero per essere definito “biodegradabile e compostabile” ed essere recuperato mediante riciclo organico.

 

Entrando nel dettaglio, la norma prevede:

  1. la caratterizzazione del manufatto ovvero la determinazione del contenuto di carbonio organico, solidi volatili e di sostanze pericolose (per esempio metalli pesanti e fluoro) che devono avere concentrazioni al di sotto di limiti ben definiti da norma.
  2. il test di biodegradabilità, ovvero la verifica che almeno il 90% del manufatto in test si biodegradarsi in massimo 6 mesi.
  3. il test di disintegrazione (test che il CIC esegue su scala industriale, in impianto di compostaggio) ovvero la verifica che almeno il 90% del manufatto si frammentarsi e raggiunga una dimensione inferiore a 2mm durante un processo di compostaggio che abbia una durata massima di12 settimane.
  4. la valutazione della qualità del compost ottenuto al termine del test di disintegrazione, di cui si valutano la rispondenza dei parametri chimico-fisici ai requisiti normativi e l’assenza di un effetto ecotossico sulle piante.

La norma UNI EN 13432:2002 è stata sviluppata per gli imballaggi, mentre la norma UNI EN 14995:2007 è stata sviluppata per le materie plastiche.

Entrambe le norme riportano i requisiti che un materiale o un manufatto deve possedere per essere considerato “biodegradabile e compostabile”.

I manufatti in bioplastica biodegradabile e compostabile, come ad esempio sacchetti ultraleggeri, imballaggi per alimenti, piatti e bicchieri, sono riconoscibili dalla presenza di uno dei marchi di certificazione di compostabilità, come ad esempio il marchio COMPOSTABILE CIC (per approfondimenti Compostabile CIC – Consorzio Italiano Compostatori), e dal riferimento alla norma UNI EN 13432 per gli imballaggi e alla norma UNI EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi. Inoltre, per facilitare la raccolta differenziata, il legislatore ha previsto che sia presente anche l’indicazione per un corretto conferimento, come ad esempio la dicitura “conferire con il rifiuto organico”.

Inizialmente i manufatti biodegradabili e compostabili sono nati e sono stati sviluppati per rispondere alla richiesta di poter disporre di manufatti che agevolassero la raccolta differenziata dello scarto umido ed essere inclusi nel flusso nel riciclo organico senza rappresentare un fattore di contaminazione fisica del processo di compostaggio industriale. Secondo lo stesso principio successivamente sono stati sviluppati anche imballaggi in bioplastica, che a fine vita, possano essere trattati negli impianti di compostaggio industriale.

In Italia la raccolta congiunta delle bioplastiche compostabili con il rifiuto organico (e nello specifico con la frazione umida) è espressamente prevista dalla normativa nazionale sui rifiuti (Dlgs 152/2006 e s.m.i); la stessa normativa ha imposto che la raccolta differenziata della frazione organica diventasse obbligatoria in tutti i Comuni Italiani entro il 31/12/2021.

Per legge per la raccolta differenziata del rifiuto umido devono essere sempre utilizzati dei sacchetti “biodegradabili e compostabili”. In particolare, è possibile utilizzare dei sacchetti appositi, ovvero prodotti proprio con lo scopo di essere utilizzati per la raccolta del rifiuto organico, o riutilizzare gli shopper (i sacchetti della spesa).

La norma prevede che i sacchetti siano conformi e certificati ai sensi della norma UNI EN 13432 (per approfondimenti su come opera una certificazione vedi Compostabile CIC – Consorzio Italiano Compostatori). I sacchetti certificati debbono riportare la menzione di conformità alla norma, elementi identificativi del produttore e dell’ente certificatore.

Di seguito riportiamo tre loghi relativi ai principali schemi di certificazione:

compostabile
ok_compost
industrial compostable

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